BIM e nuovo codice degli appalti
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo codice appalti, con decorrenza il 1 luglio 2023, si tratta di un vero e proprio cambio di rotta i cui articoli indicano sottolineano i principi riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti e il processo di digitalizzazione degli appalti pubblici.
Per quanto riguarda il secondo principio sono in molti a interrogarsi su cosa si intenda con digitalizzazione.
Quello a cui fa riferimento il codice è la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita di un appalto: dal suo affidamento alla sua realizzazione e manutenzione. Se si parla di digitalizzazione in questo settore non si può fare a meno di parlare di BIM, un metodo ormai molto noto di modellazione informata, un metodo di lavoro nuovo e efficiente che sta diventando fondamentale e necessario nel settore ma che chiederà un significativo sforzo di risorse e tecnologico alle stazioni appaltanti.

Già con il decreto Decreto 2 agosto 2021, n. 312 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha rivisto le scadenze riguardanti l’obbligatorietà del BIM per quanto riguarda
- opere di nuova costruzione ed interventi sulle costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione, di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro (nuova scadenza al 1° gennaio 2022);
- opere di nuova costruzione ed interventi sulle costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuova scadenza all’1 gennaio 2023);
- opere di nuova costruzione ed interventi sulle costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro (nuova scadenza al 1° gennaio 2025).
Il BIM con il nuovo Codice Appalti 2023
Con il nuovo Decreto Legislativo n. 36/2023 cambia nuovamente il sistema di introduzione progressiva con il BIM. In particolare, l’art. 43, comma 1, del nuovo Codice dispone che con decorrenza dall’1 gennaio gli strumenti di gestione digitale dovranno essere utilizzati per tutte le opere con importo a base di gara superiore a 1 milione di euro (ciò non si applica per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.)

Il successivo comma 2 prevede, prevede in punteggio premiale per le stazioni che applicano strumenti di gestione digitale informata anche se non ne hanno l’obbligo
È chiaro che la direzione in cui tutte le stazioni appaltanti stanno andando è quella della digitalizzazione. Il BIM rappresenta una metodologia che, sebbene richieda un notevole sforzo di prima introduzione, si rivela essere il processo più efficiente per la realizzazione di opere di costruzione. L’implementazione di questa nuova metodologia è un passo fondamentale per chi vuole continuare a lavorare nel modo delle costruzioni, specialmente in ambito pubblico.

